Nel contesto della globalizzazione il distacco del personale di una società, da un Paese a un altro, è diventato una pratica quasi “quotidiana”. Proprio per questo si rende necessario comprendere molto bene le normative differenti a seconda del settore: diritto del lavoro, previdenza sociale, fisco.

Per il diritto del lavoro, che riguarda i principi di parità di trattamento e tutela dei lavoratori stranieri distaccati nonché gli obblighi a tutte le imprese straniere che distaccano personale all’estero, si devono prendere in considerazione:

  • a livello UE: la Direttiva UE 96/71/EC, Direttiva 2014/67/UE, il Regolamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
  • a livello italiano: il Decreto Legislativo 136/2016
  • a livello romeno: la Legge 16/2017

Per la previdenza sociale e quindi per sapere dove e quando si pagano i contributi si deve far riferimento al Regolamento UE 883/2004 e al Regolamento UE 987/2009.

In materia di fiscalità, per sapere dove e quando si pagano le imposte sul reddito da lavoro si dovrà far riferimento:

  • alle Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione stipulate tra i due Paesi di interesse (distaccatario e il distaccante);
  • normativa fiscale del Paese di invio (ad esempio Italia) e del Paese di destinazione (ad esempio Romania).

1. Per il diritto del lavoro la normativa vigente evidenzia alcuni punti fondamentali, tra cui una maggiore chiarezza su salari minimi e obblighi per le imprese straniere che intendono distaccare

E’ importantissimo evidenziare che al rapporto di lavoro con i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo di distacco, le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (ad esempio in Italia), i c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e di occupazione, con riferimento a:

  • Periodi massimi di lavoro e minimi di riposo
  • Durata minima delle ferie annuali retribuite
  • Tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario
  • Salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
  • Non discriminazione tra uomo e donna.

Inoltre, al fine di garantire una adeguata tutela economica ai lavoratori distaccati nel territorio estero, il salario minimo deve ricomprendere le seguenti voci retributive:

  • Paga base
  • Indennità legate all’anzianità di servizio
  • Superminimi
  • Straordinario, notturno e festivo
  • Indennità di distacco (se compensative del disagio dovuto all’allontanamento dei lavoratori dal lor ambiente abituale)
  • Indennità di trasferta.

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2. Obblighi in materia di previdenza sociale nel contesto del distacco all’interno dell’Unione Europea

L’art. 11, comma 3, lett. a) del Regolamento 883/2004 stabilisce come regola generale il fatto che una persona che svolge attività lavorativa in uno Stato membro UE si sottopone alla legislazione del suddetto stato membro.

Nel caso di un lavoratore dipendente che viene trasferito temporaneamente per lavoro dall’Italia in Romania, il datore di lavoro dovrà richiedere per il lavoratore che verrà distaccato il modello A1 all’ente competente del suo Paese. Tale modello A1 potrà certificare quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applichi nel caso del titolare del modello (nel nostro esempio rimarrebbe sottoposto alla legislazione italiana).

Il modello A1 dev’essere tenuto a disposizione e presentato dal lavoratore o dall’azienda all’Ente del Paese in cui si sta lavorando (Romania), al fine di confermare la propria posizione di sicurezza sociale e di indicare in quale Paese dovranno essere versati i relativi contributi. Il distacco prevede il trasferimento temporaneo del lavoratore in un altro Paese, per conto della società, per un periodo massimo di 24 mesi. Se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, il modello A1 è rilasciato automaticamente, per certificare che la persona interessata rimane soggetta alla legislazione dello Stato da cui è stata distaccata (Regolamento CE n.883/2004 ed il Regolamento CE n.987/2009).

In conformità all’art.12, comma 1, del Regolamento CE n.883/2004, la persona che svolge attività dipendente in un Paese membro (Italia), per un soggetto giuridico che svolge la sua attività in questo Paese membro (Italia), dipendente distaccato in un altro Paese membro (Romania) per prestare attività dipendente per conto del soggetto giuridico, rimarrà sottoposto alla legislazione del primo Paese membro (Italia) a condizione che la durata prevista dell’attività non superi i 24 mesi e il ruolo del dipendente distaccato non sia quello di sostituire un’altra persona distaccata.

La mancata presentazione del modello A1 può determinare l’obbligo di pagare i contributi sociali in Romania tramite le procedure locali previste per questi casi.

3. Fiscalità: dove e quando si pagano le imposte sul reddito da lavoro

Nel caso di un lavoratore italiano distaccato, in base ad un contratto di distacco, dall’Italia in Romania per prestare attività lavorativa a favore di un soggetto giuridico romeno, l’obbligo di dichiarare e pagare le tasse per i redditi da lavoro ricevuti dall’estero spetta alla persona fisica distaccatain Romania.

Per stabilire il regime fiscale applicabile per questi redditi da lavoro realizzati da persone fisiche non residenti distaccati in Romania si deve prendere in considerazione quanto previsto dall’art 127 e dal punto 43 (4) del codice fiscale romeno corroborato con quanto previsto dalla Convezione contro la doppia imposizione stipulata tra la Romania e l’Italia.

Come regola generale i redditi da lavoro dipendente realizzati da persone fisiche non residenti che svolgono l’attività lavorativa in Romania sono imponibili se la persona fisica è presente in Romania uno o più periodi che superano per totale i 183 gg in qualsiasi periodo all’interno dei 12 mesi consecutivi che si concludono nell’anno calendaristico in oggetto o nel periodo e nelle condizioni specificati nella Convezione contro la doppia imposizione stipulata tra la Romania e l’Italia e solo se la persona fisica dimostra la residenza in Italia tramite un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’Ente competente italiano.

Inoltre, i redditi da lavoro dipendente realizzati da persone fisiche non residenti che svolgono l’attività lavorativa in Romania è sono presenti in Romania per un periodo inferiore ai 183 gg in qualsiasi periodo all’interno dei 12 mesi consecutivi che si concludono nell’anno calendaristico in oggetto o nel periodo e nelle condizioni specificati nella Convezione contro la doppia imposizione stipulata tra la Romania e l’Italia, sono imponibili in Romania se viene rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

  • Lo stipendio viene pagato da un datore di lavoro residente o per conto di esso;
  • Lo stipendio viene pagato da una stabile organizzazione in Romania appartenente al datore di lavoro non residente.

Nelle condizioni in cui la persona fisica non residente, in qualità di lavoratore distaccato che presta attività lavorativa in Romania, supera i 183 gg di presenza effettiva in Romania o supera il periodo previsto nelle convezioni contro le doppie imposizioni, deve pagare le imposte dal primo giorno da quando realizza redditi provenienti dall’attività lavorativa svolta sul territorio romeno.

In riferimento alle imposte dovute da lavoratori stranieri distaccati sul territorio romeno per attività dipendenti prestate in Romania un altro obbligo a carico della persona fisica non residente è quello previsto dall’Ordine del Ministero delle Finanze Pubbliche 1099/2016 che fa determina la modalità di stabilire la residenza fiscale in Romania: “la persona fisica non residente deve registrare presso l’organo fiscale competente il Questionario per stabilire la residenza fiscale all’arrivo in Romania, in 30 giorni dalla data in cui si compiono i 183 gg di presenza in Romania” (art.14 OMFP 1099/2016).

4. Conclusioni

Ci rendiamo conto che le nozioni sopra presentate non siano di facile comprensione motivo per cui riassumiamo quello che consideriamo tu debba sapere nel caso in cui decidi di venire in Romania in qualità di lavoratore distaccato o di persona fisica che desidera svolgere attività indipendenti in Romania.

a. Se sei un lavoratore distaccato da una società di diritto italiano presso una società di diritto romeno

  • Fai attenzione nell’avere con te il modello A1 valido per il distacco iniziale di massimo 24 mesi (o per la durata del tuo distacco) che ti permetterà di pagare i contributi nel tuo Paese di invio – Italia. Senza il modello A1 dovrai pagare i contributi in Romania (lo dovrà fare l’azienda per conto tuo)
  • L’obbligo di pagare le tasse in Romania per il tuo stipendio è a tuo carico – persona fisica e non dell’azienda per la quale lavori. Fai attenzione, informati presso un consulente del lavoro di fiducia e avvia tutte le pratiche necessarie nei tempi legali previsti.
  • Dopo i 183 gg di presenza in Romania ricordati di compilare e depositare presso l’Agenzia delle Entrate di competenza il Questionario per stabilire la residenza fiscale.
  • In qualità di lavoratore distaccato hai la possibilità di iscriverti all’AIRE o puoi rimanere residente in Italia dove forse hai il centro dei tuoi interessi. Fai attenzione ed informati da fonti attendibili in merito alla tempistica e alla procedura da rispettare.
  • Quando arrivi in Romania, per poter adempiere agli obblighi fiscali, ti dovrai aprire la tua posizione fiscale in Romania. Ricordati di chiuderla al momento in cui decidi di lasciare il territorio romeno per rientrare a lavorare nel tuo Paese di origine.

b. Se sei una persona fisica che decide di stabilirsi in Romania

  • Al tuo arrivo dovrai aprirti la tua posizione fiscale in Romania
  • Forse ti dovrai iscrivere all’AIRE in Italia
  • Dopo i 183 gg di presenza in Romania dovrai compilare e depositare presso l’Agenzia delle Entrate di competenza il Questionario per stabilire la residenza fiscale.
  • Sia le imposte che i contributi dovrai pagarli in Romania.
  • Dovrai rispettare gli obblighi in materia di presentazione dichiarazioni fiscali.

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