Se sei un cittadino italiano e dell’UE e lavori come membro di un equipaggio di volo per una compagnia aerea all’interno dell’UE e la tua base di lavoro si trova in Romania, allora forse vorrai sapere alcune informazioni in merito ai possibili obblighi fiscali a tuo carico.

Supponiamo che tu sia in possesso di un contratto di prestazioni servizi e non di un contratto individuale di lavoro stipulato con una compagnia aerea con sede all’interno dell’UE ma, non in Romania, e per motivi tuoi personali scegli come base di lavoro la Romania.

Quindi le premesse sono:

  • Persona fisica non residente dichiara la sua base di lavoro in Romania
  • Persona fisica non residente ha stipulato un contratto di prestazioni servizi con una compagnia con sede nell’UE ma non è una società di diritto romeno ed è anche senza filiali in Romania. Tale contratto prevede che la responsabilità fiscale e contributiva è a carico della persona fisica non residente.

Quesito: che obblighi fiscali nascono sul territorio romeno per la persona fisica non residente?

Nella realizzazione della nostra risposta partiremo proprio dalla base di lavoro dato il fatto che essa genera gli obblighi fiscali e contributivi sul territorio romeno.

In conformità all’allegato III del Regolamento 3922/91 CE concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, ciascun operatore aereo ha l’obbligo di stabilire una base di lavoro per ciascun membro dell’equipaggio.

La base di lavoro è definita come il luogo designato dall’operatore al membro dell’equipaggio da cui il membro dell’equipaggio inizia e termina normalmente un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile dell’alloggio del membro dell’equipaggio.

Il regolamento prevede che gli operatori debbano tener conto delle disposizioni della sottosezione N dell’allegato III quando si avvalgono di membri dell’equipaggio che sono lavoratori autonomi e/o lavorano in modo indipendente (freelance) o sono dipendenti a tempo parziale.

Il Regolamento (CE) 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale specifica il fatto che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro (nel nostro caso dov’è la base di lavoro quindi Romania) è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (Romania).

Un’attività svolta in qualità di membro dell’equipaggio di comando o di cabina che fornisce servizi di trasporto aereo di passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di lavoro, quale definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.

Il Regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (Roma I) prevede che il contratto individuale di lavoro è regolato dalla legge scelta dalle parti.

Tuttavia, una tale scelta non può privare il lavoratore della tutela accordatagli dalle disposizioni alle quali non si può derogare alla Convenzione in forza della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile nelle situazioni seguenti.

Pertanto, nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non è stata scelta dalle parti (o anche se è scelta, secondo le convenzioni alle quali non è possibile derogare, la legge applicabile è espressamente disciplinata), il contratto è regolato dalla legge del Paese in cui il dipendente svolge abitualmente la sua attività nell’esecuzione del contratto (nel nostro caso Romania). Se il dipendente è temporaneamente impiegato in un altro Paese, non si considera che abbia cambiato il suo luogo di lavoro abituale.

Se la legge applicabile non può essere determinata, il contratto è disciplinato dalla legge del Paese in cui si trova l’unità del datore di lavoro.

Vuoi avere maggiori informazioni?

Ma perché parliamo di contratto individuale di lavoro se nelle premesse abbiamo menzionato il contratto di prestazioni di servizi?

Secondo l’art. 7 del Codice Fiscale romeno è considerata attività dipendente qualsiasi attività svolta da un individuo in un rapporto di lavoro che generi reddito.

Un’attività può essere considerata a tutti gli effetti indipendente se soddisfa almeno 4 dei 7 criteri di seguito menzionati:

  1. la persona fisica ha la libertà di scegliere il luogo e il modo di svolgere l’attività, nonché il programma di lavoro;
  2. l’individuo ha la libertà di svolgere l’attività per più di un cliente;
  3. i rischi inerenti all’attività sono assunti dalla persona fisica che svolge l’attività;
  4. l’attività è svolta utilizzando il patrimonio del soggetto che la svolge;
  5. l’attività è svolta dalla persona fisica utilizzando la capacità intellettuale e/o la sua prestazione fisica, a seconda della specificità dell’attività;
  6. la persona fisica fa parte di un ordine professionale con il ruolo di rappresentanza, regolamentazione e supervisione della professione svolta, secondo gli appositi atti normativi che regolano l’organizzazione e l’esercizio della rispettiva professione;
  7. la persona fisica ha la libertà di svolgere l’attività direttamente, con personale assunto o in collaborazione con terzi ai sensi di legge.

Nel caso di un membro dell’equipaggio di volo il criterio numero 1 viene meno in quanto non si dispone della libertà di scelta del luogo e della modalità di svolgimento dell’attività nonché del programma di lavoro essendo imposte dalla compagnia aerea. Inoltre, anche i criteri 3,4 e 7 vengono meno per cui si può affermare che l’attività del nostro membro dell’equipaggio di volo è a tutti gli effetti un’attività dipendente.

Poiché l’attività è considerata dipendente, gli oneri sociali dovuti sono quelli relativi ai redditi da lavoro subordinati realizzati sulla base di un contratto individuale di lavoro anche se le parti hanno stipulato un contratto di prestazioni di servizi.

L’art. 21 del Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevede quanto segue:

  1. Il datore di lavoro che ha la sede sociale o la rappresentanza fuori dello Stato membro competente (nel nostro caso Romania) è tenuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge applicabile ai suoi lavoratori, in particolare all’obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede statutaria o il suo rappresentante si trovassero nello Stato membro competente.
  2. Il datore di lavoro che non ha un rappresentante nello Stato membro la cui legislazione è applicabile può convenire con il lavoratore che quest’ultimo possa adempiere gli obblighi del datore di lavoro in nome o in relazione al pagamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi fondamentali del datore di lavoro. Il datore di lavoro rende noto tale accordo all’istituzione competente dello Stato membro interessato.

In Romania, la dichiarazione dei redditi da lavoro percepiti dall’estero è regolata dall’ordinanza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (OANAF) n. 3706/27 dicembre 2016 per l’approvazione della Procedura di registrazione degli accordi stipulati dai datori di lavoro non residenti che non hanno una sede legale, una stabile organizzazione o un ufficio di rappresentanza in Romania e che devono gli oneri sociali obbligatori per i loro dipendenti, secondo le disposizioni della legislazione europea applicabile in materia di sicurezza sociale, nonché degli accordi relativi ai sistemi di sicurezza sociale di cui la Romania è parte,  così come altri aspetti procedurali.

Per quanto concerne il pagamento delle imposte sul reddito da lavoro si deve tener conto anche delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che la Romania ha stipulato con i vari Paesi. Le principali casistiche fanno riferimento a:

  • Paesi con convenzione che prevede la tassazione del reddito nel Paese dove la compagnia aerea ha la sede legale
  • Paese con convezione che prevede la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese di residenza del lavoratore.

Come regola generale i redditi da lavoro dipendente realizzati da persone fisiche non residenti che svolgono l’attività lavorativa in Romania sono imponibili se la persona fisica è presente in Romania uno o più periodi che superano per totale i 183 gg in qualsiasi periodo all’interno dei 12 mesi consecutivi che si concludono nell’anno calendaristico in oggetto o nel periodo e nelle condizioni specificati nella Convezione contro la doppia imposizione stipulata tra la Romania e l’Italia e solo se la persona fisica dimostra la residenza in Italia tramite un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’Ente competente italiano.

Se i membri dell’equipaggio di volo prestano l’attività per più di 183 gg in Romania hanno anche l’obbligo di compilare e depositare presso l’Agenzia delle Entrate competente il Questionario che stabilisce la residenza fiscale all’arrivo in Romania, questionario che va presentato all’ente competenze nei 30 gg dalla data in cui si compiono i 183 gg di presenza in Romania.

La normativa che disciplina i rapporti di lavoro dei membri degli equipaggiamenti di volo non è del tutto chiara e ben definita e ci risulta che la tutela di questa categoria di lavoratori venga meno in alcuni casi.

Se sei un lavoratore che fa parte di questa categoria e hai scelto di avere la base di lavoro in Romania siamo certi che sei interessato a conoscere che obblighi scaturisce il tuo contratto di lavoro/servizi per te – persona fisica non residente – sul territorio romeno.

Per qualsiasi necessità, chiarimento o supporto restiamo a tua disposizione.

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Ti risponderemo nel minor tempo possibile ed insieme a te capiremo la giusta strada da seguire per aprire o consolidare la tua azienda sul territorio estero!

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