Desideriamo informarvi che la Legge n. 53/2003, ripubblicata, sul Codice del Lavoro, è stata completata dalla Legge b. 298/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1293/24.12.2020, modifiche che sono entrate in vigore a partire dal 27 dicembre 2020.

Le modifiche si riferiscono ai seguenti aspetti:

  1. La sospensione del contratto individuale di lavoro su iniziativa del datore di lavoro durante la sospensione temporanea dell’attività e/o la sua riduzione per effetto del decreto di stato di assedio o di emergenza.
  2. E stato inserito un nuovo articolo, rispettivamente l’art. 531 che stabilisce il tetto dell’indennità (75% dallo stipendio base) concessa ai dipendenti durante la sospensione del contratto di lavoro per effetto del decreto dello stato di assedio o di emergenza, i contributi previdenziali da pagare, la modalità e i documenti che devono essere presentati dai datori di lavoro per recuperare l’indennità dalle agenzie di collocamento. Inoltre, è stabilito il divieto di soppressione dei posti di lavoro occupati dalle persone per le quali i contratti sono stati sospesi ai sensi delle presenti disposizioni, per un periodo almeno uguale al periodo della sospensione, per il quale i datori di lavoro hanno ricevuto, per questi dipendenti, l’aiuto a titolo di indennità dal budget previdenziale per la disoccupazione.Questo divieto della soppressione dei posti, ai sensi dell’art. 52 let. c), si applica solo alle soppressioni dei posti di lavoro che verranno effettuate dopo l’entrata in vigore di queste disposizioni.

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NOSTRA RACCOMANDAZIONE:

Per l’intenzione futura di soppressione dei posti di lavoro, ai sensi dell’art. 65 del Codice del Lavoro romeno, i datori di lavoro dovranno tenere conto delle attuali modifiche del Codice del Lavoro in merito al divieto di soppressione dei posti di lavoro per i quali il datore di lavoro ha ottenuto l’indennità da parte dell’agenzia di collocamento e delle conseguenze in caso di mancato adempimento.

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