In conformità con DG n. 153/2020 per l’istituzione di alcune misure fiscali per stimolare il mantenimento/la crescita del patrimonio netto e per completare alcuni atti normativi, per il periodo 2021 – 2025 vengono introdotte misure di ridurre l’imposta sull’utile, l’imposta sul reddito delle microimprese e l’imposta specifica, così:

a) 2%, se il patrimonio netto contabile è positivo nell’esercizio per il quale l’imposta è dovuta. Il patrimonio netto contabile deve contestualmente soddisfare la condizione di essere almeno pari alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) se registrano un incremento annuo del patrimonio netto rettificato dell’esercizio per il quale deve l’imposta rispetto al capitale proprio rettificato registrato nell’anno precedente e, nel contempo, soddisfa la condizione prevista alla lett. a), le riduzioni hanno i seguenti valori:

Percentuale di riduzione dell’imposta Intervalli di crescita annua del patrimonio netto rettificato
5% Entro 5% compreso
6% Oltre 5% e entro 10% compreso
7% Oltre 10% e entro 15% compreso
8% Oltre 15% e entro 20% compreso
9% Oltre 20% e entro 25% compreso
10% Oltre 25%

c) 3%, se i contribuenti registrano un aumento del patrimonio netto rettificato dell’anno per il quale è dovuta l’imposta rispetto al patrimonio netto rettificato registrato nel 2020 oltre il livello previsto nella tabella di sotto e se soddisfa contestualmente la condizione prevista dalla lett. a.

L’anno per quale deve l’imposta Percentuale minima di aumento del patrimonio netto rettificato
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

* La riduzione del 3% si applica solo a partire del 2022.

Se sono soddisfate due o tre condizioni per applicare la riduzione, le percentuali si cumulano. La concessione delle riduzioni si applica solo se è soddisfatta contestualmente la condizione di avere un patrimonio netto positivo.

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Applicazione delle facilità

  1.  per i contribuenti soggetti all’imposta sull’utile – la percentuale relativa alla riduzione è applicata all’imposta sull’utile annuale dell’anno in cui sono soddisfatte le condizioni per la riduzione, e da essa viene detratto il valore della riduzione;
  2. per i contribuenti soggetti all’imposta sui redditi delle microimprese – la percentuale relativa alla riduzione d’imposta si applica all’imposta dovuta per l’intero esercizio, e l’imposta relativa al quarto trimestre si diminuisce con il valore della riduzione risultante;
  3. per le microimprese che diventano soggetti all’imposta sull’utile nell’anno per il quale si applica la riduzione – la percentuale di riduzione si applica sull’imposta sul reddito delle microimprese sommata all’imposta sull’utile e il valore della riduzione risultante è detratto dall’imposta sull’utile;
  4. per i contribuenti soggetti all’imposta specifica – la percentuale di riduzione dell’imposta si applica all’imposta dovuta per l’intero anno fiscale e il valore della riduzione risultante è scaduto dall’imposta dovuta per il secondo semestre;

Le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell’imposta durante l’applicazione delle facilità

  • per i contribuenti soggetti all’imposta sull’utile – la scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale annua e per il pagamento dell’imposta sull’utile è entro il 25 giugno compreso dell’anno successivo;
  • per i contribuenti soggetti all’imposta sui redditi delle microimprese – la presentazione della dichiarazione relativa al trimestre IV e il pagamento dell’imposto vengono effettuati entro il 25 giugno compreso dell’anno successivo;
  • per i contribuenti soggetti all’imposta specifica – la presentazione della dichiarazione relativa al secondo semestre e il pagamento dell’imposta vengono effettuati entro il 25 giugno compreso dell’anno successivo.

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